La Costituzione riconosce l’esistenza di diritti dell’uomo che non possono essere negati dallo Stato (perché considerati preesistenti allo Stato stesso) e che anzi devono essere protetti, perché consentono a ciascuno di sviluppare pienamente la propria personalità.
È da notare che si parla di diritti «dell’uomo», non «del cittadino»: anche allo straniero devono essere garantiti i diritti fondamentali.
Inoltre la Carta si mostra consapevole del fatto che l’uomo non è un’isola, ma vive insieme agli altri e con questi intesse varie relazioni, dando vita a gruppi o, nel linguaggio costituzionale, «formazioni sociali» intermedie tra il singolo e lo Stato.
Esistono quindi sia diritti delle formazioni sociali (per esempio, la libertà sindacale) sia diritti del singolo al loro interno.
Il gruppo maggiore a cui ogni cittadino appartiene è, naturalmente, quello della Repubblica, intesa come comunità di persone che non solo vivono nello stesso territorio, ma condividono anche un patrimonio comune di storia, cultura e valori. È in quest’ottica che si comprendono i «doveri inderogabili di solidarietà» che legano gli italiani: come, in una compagnia di amici, se c’è qualcuno in difficoltà gli altri non possono restare indifferenti, così nel gruppo-Italia il benessere di tutti passa attraverso la solidarietà nei confronti di coloro che, in quel momento, sono più in difficoltà.