Comune di Malegno | Servizio di gestione tariffe e relazioni con gli utenti | Trasparenza Rifiuti

Comune di Malegno

    Ragione sociale
    Comune di Malegno

    Data iniziale di pubblicazione: 16/12/2020

    Ultimo aggiornamento: 16/12/2020

    Recapiti del gestore
    Recapiti telefonici, postali, di posta elettronica e degli sportelli

    Indirizzo: Viale Donatori di Sangue 1 - 25053 MALEGNO (BS)

    telefono:  0364.340500  - interno 3

    fax 0364344463

    e-mail: uff.tributi@comune.malegno.bs.it

    posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.comune.malegno.bs.it

    Orari di apertura dello sportello 

     

    Data iniziale di pubblicazione: 16/12/2020

    Ultimo aggiornamento: 20/05/2024

    Modulistica e procedimenti

    Nella sezione Come Fare Per è possibile trovare tutta la modulistica completa relativa alla Tassa Rifiuti

    Data iniziale di pubblicazione: 29/12/2022

    Ultimo aggiornamento: 13/02/2023

    Modulistica per l'invio di reclami

    E' possibile effettuare segnalazioni, richieste di informazioni e reclami compilando il modello allegato da trasmettere al protocollo comunale

    Data iniziale di pubblicazione: 16/12/2020

    Ultimo aggiornamento: 29/12/2022

    Carta qualità servizio

    Schema Rgolatorio I -Approvato con delibera di C. C. n. 11 del 28/04/2022 Nello schema sono indicati gli standard generali di qualità e competenza del gestore ai sensi del TQRIF

    Data iniziale di pubblicazione: 10/05/2022

    Ultimo aggiornamento: 21/11/2022

    approvata con delibera di C.C. n. 37 del 22/12/2022

    Data iniziale di pubblicazione: 20/01/2023

    Ultimo aggiornamento: 13/02/2023

    approvata con delibera di C.C. n. 37 del 22/12/2022

    Data iniziale di pubblicazione: 13/02/2023

    Ultimo aggiornamento: 13/02/2023

    Atti di approvazione e regolamenti
    Tassa rifiuti tributo puntuale

    La Tassa Rifiuti è stata ridisciplinata con l'adozione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) istituita dal comma 639, articolo 1, della Legge 147 del 27 dicembre 2013

     

    Dal 2018 nel Comune di Malegno la TARI è stata trasformata in TASSA RIFIUTI tributo puntuale (TARIP)

    La tassa viene quindi applicata a tutte le utenze annualmente e determinata in una quota fissa e una quota variabile comprendente un numero di svuotamenti minimi assegnati a ciascuna tipologia e categoria di utenza (come riportato nella delibera di approvazione delle tariffe). 

    Durante l'anno vengono registrati gli svuotamenti del rifiuto indifferenziato e quindi a consuntivo richiesto alle utenze il versamento della quota di eventuale conguaglio nel caso si rilevino svuotamenti aggiuntivi rispetto a quelli assegnati.

     

    Data iniziale di pubblicazione: 24/12/2020

    Ultimo aggiornamento: 03/08/2021

    Approvato con delibera di consiglio comunale n.6 del 29.03.2018 e modificato con delibera di consiglio comunale n. 23 del 28/06/202, n.6 del 14/03/2022, n. 3 del 26/01/2023 e n. 11 del 23/04/2024 Le precedenti versioni dei regolamenti sono disponibili nella sezione amministrazione trasparente - atti generali

    Data iniziale di pubblicazione: 13/05/2024

    Ultimo aggiornamento: 13/05/2024

    Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29 marzo 2018 Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 30 gennaio 2020, n. 33 del 23/09/2021 e n. 5 del 14/03/2022. Le precedenti versioni dei regolamenti sono disponibili nella sezione amministrazione trasparente - atti generali

    Data iniziale di pubblicazione: 21/12/2020

    Ultimo aggiornamento: 07/04/2022

    Data iniziale di pubblicazione: 21/12/2020

    Ultimo aggiornamento: 21/12/2020

    Approvate con delibera di C.C. n. 13 del 23/04/2024

    Data iniziale di pubblicazione: 13/05/2024

    Ultimo aggiornamento: 13/05/2024

    Approvato con delibera C.C. n. 12 del 23/04/2024

    Data iniziale di pubblicazione: 13/05/2024

    Ultimo aggiornamento: 13/05/2024

    Data iniziale di pubblicazione: 20/07/2021

    Ultimo aggiornamento: 29/12/2022

    Calcolo della tariffa
    Come si determina la TARIP:

    1. Utenze domestiche

    Con riferimento al numero degli occupanti, alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento, la quota dovuta è calcolata sommando:

    •  mq. soggetti alla tassa moltiplicati per la quota fissa
    • quota variabile

    La somma dei due importi è soggetta all'addizionale provinciale del 5%.

    La quota addebitata è rapportata ai giorni nel caso di occupazione per un periodo inferiore all'anno solare.

    In caso fossero superati gli svuotamenti massimi previsti assegnati ad ogni utenza domestica in rapporto al numero degli occupanti, sarà emessa una bolletta a consuntivo così calcolata: numero svuotamenti eccedenti per costo smaltimento per  litri contenitore per  costo al litro. Tale importo è soggetto ad addizionale provinciale.

     

    2. Utenze non domestiche

    Con riferimento alla tipologia di attività la quota dovuta è calcolata, applicando la tariffa corrispondente, sommando:

    •  mq. soggetti alla tassa moltiplicati per la quota fissa
    •  lt. minini assegnati, determinati in base ai coefficenti attribuiti alla categoria di corrispondenze e alla superficie a disposizione, per il costo al litro

    L'importo ottenuto è soggetto all'addizionale provinciale del 5%.

    La quota addebitata è rapportata ai giorni nel caso di occupazione inferiore ad un anno solare.

    In caso fossero superati i litri assegnati ad ogni utenza, sarà emessa una bolletta a consuntivo così calcolata: litri eccedenti per  costo al litro. Tale importo è soggetto ad addizionale provinciale.

    Data iniziale di pubblicazione: 03/08/2021

    Ultimo aggiornamento: 03/08/2021

    Tariffa media applicata alle utenze domestiche Anno 2022

    Quota variabile €  43,35 a componente

    Quota fissa € 0.48 al mq.

    Data iniziale di pubblicazione: 21/11/2022

    Ultimo aggiornamento: 21/11/2022

    Articolazione tariffaria 2022

    L'articolazione dei corrispettivi applicati alle utenze domestiche e non domestiche per l'anno in oggetto è recuperabile nella delibera di approvazione delle tariffe

    Data iniziale di pubblicazione: 21/11/2022

    Ultimo aggiornamento: 21/11/2022

    Riduzione tariffaria
    Riduzioni tassa rifiuti - Art. 11 Regolamento Comunale
    • 1 % , limitatamente alla quota variabile, per le utenze domestiche che procedono direttamente al recupero della frazione organica o anche degli sfalci e delle potature, con formazione di compost, riutilizzabile nella pratica agronomica;
    • 60%,  ai sensi del comma 657 dell’art. 1 della Legge 147/2013, nelle zone in cui non è effettuata la raccolta (zone non servite) alla TARIP (sia quota fissa che variabile). Si considerano comunque ubicate in zone servite tutte le utenze interessate almeno dalla raccolta porta a porta del rifiuto non recuperabile, anche se non hanno ritirato il relativo contenitore.
    • 80%, ai sensi del comma 656 dell’art. 1 della Legge 147/2013, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all’ambiente. La riduzione si applica limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.
    • 66,67%, ai sensi dell’art. 1, comma 48 della L. 78/2020, della quota fissa e quella variabile della TARIP, per una e una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia  a titolo di proprietà o di usufrutto, da soggetti non residenti nel terriorio dello Stato che siano titolari di una pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia (dal 1/1/2021)
    • 30% della quota fissa e variabile dei fabbricati rurali ad uso abitativo.

    Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano dalla data indicata nella apposita dichiarazione, debitamente documentata. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile. La riduzione cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
    Ove non diversamente specificato, le riduzioni e le agevolazioni ed esenzioni non sono cumulabili fra loro. Si applica quella più favorevole all’utenza. Le agevolazioni e le riduzioni non si applicano agli svuotamenti aggiuntivi.

    Data iniziale di pubblicazione: 21/12/2020

    Ultimo aggiornamento: 01/08/2021

    Agevolazioni ed esenzione tassa rifiuti - Art. 12 Regolamento Comunale
    • 50% della tariffa fissa e variabile per le utenze domestiche che hanno nel proprio nucleo familiare un soggetto invalido nella misura pari o superiore all’80%, non ricoverato in istituto.
    • Accollo 100% per i  locali alla scuola materna, ai locali parrocchiali ad eccezione delle abitazioni e del bar e cucina dell’Oratorio, ai locali del centro di comunità “Ales Domenighini”, del centro diurno anziani e del centro diurno integrato sito in Via Cava 39/40
    • Riduzione 50% della tariffa fissa e variabile per i  locali in uso alla Pia Fondazione di Valle Camonica;
    • Riduzione 50% della tariffa fissa e variabile per le  alle utenze non domestiche che hanno locali in cui svolgono la loro attività nell’ambito del centro storico.

    Ove non diversamente specificato, le agevolazioni ed esenzioni e le riduzioni non sono cumulabili fra loro. Si applica quella più favorevole all’utenza.

    Le agevolazioni non si applicano agli svuotamenti aggiuntivi.


    Il termine di presentazione delle domande per beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1 è il 28 febbraio di ciascun anno. Le domande pervenute oltre detto termine verranno prese in considerazione dall’anno successivo

     

    Data iniziale di pubblicazione: 21/12/2020

    Ultimo aggiornamento: 20/05/2024

    Approvate con delibera C.C. n. 33 del 24/09/20520

    Data iniziale di pubblicazione: 21/12/2020

    Ultimo aggiornamento: 01/08/2021

    Approvate con delibera C.C. n. 26 del 28/6/2021

    Data iniziale di pubblicazione: 20/07/2021

    Ultimo aggiornamento: 01/08/2021

    Approvate con delibera C.C. n. 26 del 31/08/2022

    Data iniziale di pubblicazione: 04/10/2022

    Ultimo aggiornamento: 04/10/2022

    Modalità di pagamento
    Modalità di pagamento

    La tassa rifiuti può essere pagata gratuitamente tramite l'F24 inviato in allegato all'avviso di pagamento presentandolo presso uno sportello bancario o postale senza applicazione di costi aggiuntivi di pagamento o tramite il servizio di home banking.

    I codici tributo TARI da utilizzare nella compilazione del modello di versamento sono i seguenti:

    3944  - TARI  - tassa sui rifiuti -articolo 1- comma 639-legge 147 del 27/12/2013;

    3945  - INTERESSI  su Tari - tassa sui rifiuti- articolo 1 comma 639 legge n. 147 del 27/12/2013;

    3946 - SANZIONI  su Tari - tassa sui rifiuti - articolo 1,comma 639, legge n.147 del 27/12/13;

    Indicare poi nelle apposite sezioni i seguenti dati:

    Codice Ente: E851

    Sezione: EL

    Anno di riferimento: indicare l'anno a cui il tributo si riferisce

    Non si fa luogo al versamento se il tributo da versare è inferiore a 12  euro per anno d'imposta.

    ATTENZIONE: in caso di smarrimento del modello F24 oppure dell'avviso di pagamento è possibile richiederne copia all'ufficio tributi comunale

    Il pagamento può essere effettuato in modalità spontanea anche servendosi del sistema PagoPa

    Data iniziale di pubblicazione: 21/12/2020

    Ultimo aggiornamento: 18/10/2022

    Pagamento della TARI per i residenti all'estero

    I soggetti passivi residenti all'estero, che non possono utilizzare l'F24, potranno effettuare un bonifico bancario a favore di COMUNE DI MALEGNO sul c/c presso la Poste Italiane spa

    con codice IBAN IT98U0760103200001051319646 (codice BIC BPPIITRRXXX);  avendo cura di indicare nella causale: il nominativo del contribuente, la denominazione del tributo (TARIP) e l'anno d'imposta.

    Data iniziale di pubblicazione: 24/12/2020

    Ultimo aggiornamento: 30/12/2020

    Scadenze di pagamento
    Scadenze di pagamento 2024
    acconto: 31/07/2024
    saldo: 31/12/2024
    conguaglio: 31/03/2025
     

     

    Data iniziale di pubblicazione: 13/05/2024

    Ultimo aggiornamento: 13/05/2024

    Delibera C.C. n. 14 del 23/04/2024

    Data iniziale di pubblicazione: 13/05/2024

    Ultimo aggiornamento: 13/05/2024

    Informazioni per ritardi od omissioni di pagamento
    Ravvedimento Operoso

    Per chi, per vari motivi, non ha potuto pagare le rate TARI entro le scadenze stabilite, è possibile ovviare a tale ritardo utilizzando l'istituto giuridico del Ravvedimento Operoso.

    Il Ravvedimento operoso consente al contribuente di pagare l'imposta dovuta con una piccola sanzione, ridotta rispetto alla sanzione normale. A seconda del ritardo il contribuente potrà pagare sanzioni ridotte ed interessi sulla base del numero di giorni di ritardo.

    Il ravvedimento operoso è disciplinato dall'Articolo 13 del   decreto legislativo 472/97

    Il ravvedimento operoso è utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.

    In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all'imposta e quindi con lo stesso codice tributo.

    Ci sono quattro tipologie di ravvedimento :

    1. Ravvedimento Sprint: prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta entro 14 giorni dalla scadenza con una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore dell'imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

    2. Ravvedimento Breveapplicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

    3. Ravvedimento Medio: è applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno, e prevede una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale .

    4. Ravvedimento Lungo: è applicabile dopo il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione. In mancanza di Dichiarazione, nei casi in cui non c'è nuova dichiarazione (*), la data di riferimento è quella della scadenza del versamento.
      Prevede una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

    (*) La Dichiarazione in generale è presentata in caso di variazioni e ha effetti anche per gli anni successivi. In alcuni casi può essere richiesta la dichiarazione annuale.

    5. Ravvedimento Lunghissimo: è applicabile per i versamenti effettuati con ritardo di più di un anno e fino a due anni con una sanzione pari al 4,29% e per versamenti effettuati oltre i due anni con una sanzione del 5% dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

     

    Data iniziale di pubblicazione: 24/12/2020

    Ultimo aggiornamento: 29/08/2023

    Omesso versamento

    In caso di omesso versamento senza aver provveduto alla regolarizzazione con ravvedimento, il contribuente riceverà un sollecito di pagamento con l'aggiunta delle sole spese di notifica. Il pagamento deve essere effettuato nel termine richiesto.

    Se l'utente non provvede al versamento nei termini indicati sarà emesso accertamento esecutivo ai sensi della Legge n. 160/2019, con l'applicazione delle sanzioni, pari al 30% dell'imposta dovuta, e l'applicazione dell'interesse al  tasso legale, nonchè le spese di notifica. 

    Sollecito e provvedimento di accertamento esecutivo potranno essere emessi all'interno di unico atto.

    Nel caso di mancato pagamento anche dell'accertamento esecutivo si procederà ad attivare la riscossione coattiva.

     

     

    Data iniziale di pubblicazione: 03/08/2021

    Ultimo aggiornamento: 03/08/2021

    Sanzioni
    1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo TARI risultante dalla dichiarazione e dagli avvisi di pagamento si applica l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30% dell'importo non versato o tardivamente versato.
    2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di 50 Euro.
    3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo dovuto, con un minimo di 50 Euro.

    4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta alle richieste del funzionario responsabile entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della stessa, si applica la sanzione amministrativa da 100 a 500 Euro;

    5. Le sanzioni previste ai comma 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

    6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 

    Data iniziale di pubblicazione: 24/12/2020

    Ultimo aggiornamento: 30/12/2020

    Procedura di segnalazione modifiche o errori
    Come segnalare delle variazioni dei dati dell'utenza TARIP

    Denuncia originaria:

    Coloro che hanno iniziato ad occupare o detenere locali destinati a qualsiasi uso  ed aree scoperte operative, cioè adibite allo svolgimento di attività lavorative,  devono presentare al Comune, se non lo hanno già fatto,  la denuncia di inizio occupazione o detenzione. La denuncia deve essere redatta su appositi moduli messi a disposizione dal Comune, compilata con tutte le indicazioni richieste e sottoscritta La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassabilità rimangono invariate.

    Denuncia integrativa o modificativa:

    Con le stesse modalità sopra specificate, i contribuenti sono tenuti a presentare denuncia integrativa o modificativa  nel caso di variazioni  relative ai locali ed aree occupate, alla loro superficie e/o destinazione che comporti una variazione dell'ammontare della tassa .

    Denunce di cessazione:

    Nel caso di cessata occupazione dei locali,  al fine di ottenere la cessazione  del tributo, è necessario presentare all’Ufficio Tributi del Comune apposita denuncia di cessazione dell’occupazione e, all’atto della stessa, a provvedere alla restituzione dei bidoni per la raccolta rifiuti.

    Data iniziale di pubblicazione: 14/06/2021

    Ultimo aggiornamento: 29/12/2022

    Data iniziale di pubblicazione: 14/06/2021

    Ultimo aggiornamento: 29/12/2022

    Segnalazione di errori

    Per la segnalazione di errori  negli avvisi recapitati è possibile contattare l'ufficio tributi per una prima verifica, oppure trasmettere all'ufficio  opportuna comunicazione completa di documento d'identità 

    Nel caso di errore di calcolo o versamento dell'avviso TARIP è possibile presentare la richiesta di rettifica  o rimborso trasmettendo apposita richiesta.

    Il Comune darà risposta alla richiesta  di rettifica entro 60 giorni lavorativi  dal ricevimento dell'istanza.

    In caso di rimborso lo stesso verrà perfezionato entro 120 gg lavorativi dalla richiesta.

    Data iniziale di pubblicazione: 03/08/2021

    Ultimo aggiornamento: 29/12/2022

    Data iniziale di pubblicazione: 24/12/2020

    Ultimo aggiornamento: 29/12/2022

    Data iniziale di pubblicazione: 29/12/2022

    Ultimo aggiornamento: 29/12/2022

    Procedura invio e compilazione documenti elettronici
    Modalità richiesta invio elettronico degli avvisi di pagamento

    Qualora si volesse optare per la ricezione in formato elettronico dell'avviso di pagamento è possibile effettuare la richiesta all’indirizzo: uff.tributi@comune.malegno.bs.it allegando alla stessa copia del documento d'identità

    Data iniziale di pubblicazione: 24/12/2020

    Ultimo aggiornamento: 03/08/2021

    Comunicazioni di ARERA
    Comunicazioni Arera

     

    Lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente fornisce informazioni ed assistenza  agli utenti del settore rifiuti 

    Sul sito Arera, sono consultabili tutte le comunicazioni e gli atti emanati dall'Autorità in materia di rifiuti.

    Data iniziale di pubblicazione: 24/12/2020

    Ultimo aggiornamento: 21/11/2022