Informazioni
30 gg. dalla richiesta, fatti salvi i termini di sospensione per integrazione atti
Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali
comunicazione al richiedente
Istanza di parte
La rateizzazione può essere disposta, su richiesta dell’interessato che si trovi in situazione di temporanea e obbiettiva difficoltà economica.
A pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà la richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà anche attraverso la dichiarazione delle disponibilità in essere al momento della dichiarazioni, delle condizioni lavorative, nonché delle proprietà immobiliari, del debitore e dei componenti del nucleo familiare oppure dalla dichiarazione ISEE aggiornata alle condizioni sussistenti al momento della dichiarazione
E’ facoltà del responsabile dell’entrata richiedere al debitore ulteriore documentazione ad integrazione della pratica.
Per ulteriori informazioni consulta la pagina dedicata nella sezione imposte e tariffe.