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CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.)

Carta d'identità

E' il documento di riconoscimento personale necessario per dimostrare la propria identità.

L’art.10 – terzo comma – del Decreto Legge n. 78/2015 recante “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali”  ha introdotto la nuova carta di identità in formato elettronico (CIE).

La nuova CIE sostituisce la carta di identità cartacea che non verrà più rilasciata dal momento dell’attivazione del servizio di rilascio della CIE.   


RICHIESTA E VALIDITA’ DELLA CARTA DI IDENTITA’

Il documento può essere richiesto dalle persone residenti nel Comune di Malegno indipendentemente dalla loro età anagrafica ed è valido:

  • 3 anni, per i minori di 3
  • 5 anni, nella fascia di età 3-18 anni;
  • 10 anni, per i maggiorenni.

La carta di identità, inoltre, viene emessa o rinnovata con validità fino al giorno del compleanno del titolare (Decreto Legge n. 5/2012).
La carta d'identità può essere rilasciata con validità per l'espatrio (per l'ingresso nei paesi della Comunità Europea e del bacino del mediterraneo consultare il sito della Polizia di Stato).
I cittadini iscritti all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) debbono rivolgersi al proprio Consolato di riferimento.

MINORENNI
Per il rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio ai minori di 18 anni è necessario l'assenso dei genitori o di chi ne fa le veci, che dovranno presentarsi muniti di documento identificativo in corso di validità. Se un genitore non può essere presente è necessaria la dichiarazione di assenso all'espatrio (vedi modulo allegato in fondo alla pagina).
In caso di richiesta di documento non valido per l'espatrio, è sufficiente invece la presenza di un solo genitore.
E' obbligatoria, in ogni caso, la presenza del minore per l'identificazione.
La carta d'identità per l'espatrio rilasciata ai minori degli anni quattordici può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci (Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito nella Legge n. 27 del 24/3/2012).

Per i minori di anni 14 l'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, su apposita dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, il nominativo della persona, ente o compagnia di trasporto a cui il minore stesso è affidato.
La dichiarazione di cui sopra dovrà essere presentata alla Questura (Via Elia Capriolo, 3).

 

CITTADINI STRANIERI

Per quanto riguarda i cittadini stranieri, la carta d'identità rilasciata ha validità sul solo territorio italiano. All'atto della richiesta devono essere presentati i seguenti documenti:

per i cittadini extracomunitari: permesso di soggiorno valido ovvero ricevute di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno effettuata in tempo utile e passaporto in corso di validità;

per i cittadini comunitari: attestazione di soggiorno e documento di identità in corso di validità emesso dalla nazione UE di appartenenza.

Nel caso di rilascio di carta d'identità ai minori di cittadinanza straniera è necessaria la presenza di almeno un genitore. La qualità di genitore deve essere correttamente registrata in Anagrafe.


QUANDO RICHIEDERE LA CARTA DI IDENTITA’

La carta di identità può essere richiesta solo nei seguenti casi:

  • alla naturale scadenza della precedente carta di identità a partire dal 180° giorno antecedente la scadenza del documento;
  • in caso di smarrimento o furto di carta d'identità in corso di validità. Per ottenere il duplicato è necessario presentarsi allo sportello muniti della denuncia effettuata all'autorità di Pubblica Sicurezza e di altro documento di identità in corso di validità (passaporto, patente, etc.). Nella denuncia deve sempre essere indicato il numero della carta d'identità smarrita o rubata. Nel caso di furto o smarrimento avvenuto all'estero, prima di richiedere il rilascio della nuova carta d'identità, è necessario presentare alla Questura o ai Carabinieri la denuncia effettuata all'estero;
  • in caso di deterioramento del precedente documento: è necessario presentarsi allo sportello con la carta deteriorata.    


 

MODALITA’ DI RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITA’

1) PRENOTAZIONE

Il rilascio della carta avviene  con prenotazione di un appuntamento presso gli sportelli dell’Anagrafe al numero telefonico 0364340500 int. 1 negli orari d’ufficio

2) ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA PRENOTAZIONE

Una volta effettuata la prenotazione, l'interessato deve presentarsi allo sportello prescelto, nel giorno e nell’ora stabiliti, munito di:

  • codice fiscale;
  • precedente carta di identità (o della denuncia alle Forze dell’Ordine in caso di smarrimento o di furto);
  • per i cittadini extracomunitari: permesso di soggiorno valido ovvero ricevute di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno effettuata in tempo utile e passaporto in corso di validità;

·         per i cittadini comunitari: attestazione di soggiorno e documento di identità in corso di validità emesso dalla nazione UE di appartenenza.

·         una fotografia, formato tessera, recente (cioè scattata al massimo 6 mesi prima – cfr. nota Ministero Affari Esteri del 29/11/2005). E’ possibile presentarsi agli sportelli anche con un supporto informatico (chiavetta USB) sul quale sia stata caricata la fotografia formato tessera (solo in formato “.jpg” con risoluzione di “400 dpi” o superiore – massimo 500 Kb).

L’Ufficiale d’Anagrafe:

  • acquisisce i dati biometrici (impronte digitali),
  • acquisisce la firma autografa,
  • riceve l’eventuale manifestazione di volontà in ordine alla donazione di organi e tessuti;
  • acquisisce l’indicazione del luogo in cui la nuova CIE deve essere recapitata dopo l’emissione (è possibile anche indicare l’Anagrafe del Comune di Malegno);
  • controlla che non vi siano condizioni ostative al rilascio di un documento valido per l’espatrio.
  • invia immediatamente via web la richiesta di produzione della CIE al Ministero dell’Interno;
  • rilascia al cittadino una ricevuta che comprende la prima parte di un codice PIN/PUK che permetterà di utilizzare la CIE per usufruire di tutti i servizi della P.A. che richiedono l’autenticazione in rete.

 

3) CONSEGNA DELLA CARTA DI IDENTITA’

La consegna della carta non è immediata e non avviene presso gli sportelli dell’Anagrafe.

Sarà l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa (IPZS), entro sei giorni lavorativi dalla richiesta di emissione della CIE inviata dall’Anagrafe, a consegnare, all’indirizzo dichiarato dal cittadino, un plico contenente la nuova CIE e la seconda parte del codice PIN/PUK.

N.B.: considerati i tempi di prenotazione e di consegna della nuova CIE, é necessario che i cittadini richiedano in anticipo l’emissione del nuovo documento elettronico dato che non sarà più possibile il rilascio “a vista” della carta di identità.

 

COSTO DELLA CARTA DI IDENTITA’

La nuova CIE ha un costo complessivo di Euro 22,20 così determinato:

  • Euro 16,79 quale corrispettivo da riversare allo Stato per il ristoro delle spese di gestione sostenute, ivi comprese quelle relative alla consegna del documento all’indirizzo indicato dal cittadino al momento della richiesta di emissione della CIE;
  • Euro 5,20 quale diritto fisso per il rilascio della carta di identità;
  • Euro 0,21 per diritti di segreteria.

In caso di rilascio anticipato per deterioramento o smarrimento del precedente documento il costo della nuova CIE è di Euro 27,40 così determinato:

  • Euro 16,79 quale corrispettivo da riversare allo Stato per il ristoro delle spese di gestione sostenute, ivi comprese quelle relative alla consegna del documento all’indirizzo indicato dal cittadino al momento della richiesta di emissione della CIE;
  • Euro 10,40 quale diritto fisso per il rilascio della carta di identità;
  • Euro 0,21 per diritti di segreteria.

 

Il pagamento va effettuato, in contanti, presso gli sportelli del Settore Servizi Demografici al momento del rilascio della ricevuta di emissione della CIE.


 RIFERIMENTI NORMATIVI

  • Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
  • Decreto Legge n. 112 del 24 giugno 2008;
  • Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011;
  • Decreto Legge n. 78 del 19 giugno 2015.

 

Documenti allegati alla pagina:

  • modulo dichiarazione di assenso per minorenni

Informazioni

Normativa di riferimento:

• Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza; • Decreto Legge n. 112 del 24 giugno 2008; • Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011; • Decreto Legge n. 78 del 19 giugno 2015.

Modalità di avvio:

Istanza di parte