Separazione, divorzio.
L'Autorità Giudiziaria italiana (Tribunale o Corte) pronuncia provvedimenti di omologa di separazione consensuale, sentenze di separazione giudiziale, di divorzio (cioè di scioglimento del matrimonio civile ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario), di annullamento di matrimonio civile, di delibazione di sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio (annullamento Sacra Rota). Il divorzio acquista validità a tutti gli effetti di legge con l'annotazione della sentenza, da parte dell'Ufficio di Stato Civile, sul relativo atto di matrimonio. La sentenza deve essere trasmessa all’Ufficiale dello Stato Civile competente, direttamente dalla Cancelleria del Tribunale o Corte che l’ha emessa, quando sia passata in giudicato. Le sentenze di divorzio possono essere pronunciate da Autorità straniere e pervengono agli Uffici di Stato Civile del Comune di celebrazione o trascrizione di matrimonio, ai fini della trascrizione, per il tramite dell'Autorità Diplomatica Consolare ovvero da parte dell'interessato.
Separazione e divorzio consensuali assistiti dall’Avvocato
I coniugi, al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione o di divorzio (nei casi in cui sia stata già pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale, o sia stata omologata la separazione consensuale), possono concludere una convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte. Per proporre domanda di divorzio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno 3 anni. L’accordo raggiunto con l’assistenza degli avvocati è trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente il quale, quando non ravvisi irregolarità, ovvero quando ritenga che l’accordo risponda all’interesse dei figli, comunica agli avvocati il nulla osta, ovvero autorizza l’accordo, ai fini degli adempimenti successivi. L’avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di 10 giorni, all’Ufficiale dello Stato Civile competente, copia autentica dell’accordo, munito delle attestazioni e certificazioni previste per legge, per le trascrizioni ed annotazioni nei registri di Stato Civile. L’accordo raggiunto dai coniugi a seguito di convenzione assistita, produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali in materia.
Separazione e divorzio consensuali innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile
I coniugi possono concludere personalmente, davanti all’Ufficiale dello Stato Civile: 1. di residenza di uno di loro, oppure 2. del Comune dove è stato celebrato il matrimonio con rito civile o religioso (concordatario o di altri culti religiosi), oppure 3. del Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato all’estero (di solito Comune di residenza o di iscrizione A.I.R.E.), un accordo consensuale di separazione o di divorzio, con l’assistenza facoltativa di un avvocato (per il quale è escluso il potere di rappresentanza), SOLO ED ESCLUSIVAMENTE SE SI TROVINO NELLE SEGUENTI CONDIZIONI: 1. non abbiano figli minori; 2. se hanno figli maggiorenni, gli stessi devono essere economicamente autosufficienti e capaci di agire, cioè non sottoposti agli istituti della tutela, curatela, amministrazione di sostegno e non devono essere portatori di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge n. 104 del 5.02.1992. Per proporre domanda di divorzio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno 3 anni.
L’accordo concluso davanti all’Ufficiale dello Stato Civile:
1. NON PUO’ CONTENERE PATTI di TRASFERIMENTO PATRIMONIALE o CLAUSOLE AVENTI CARATTERE DISPOSITIVO sul PIANO PATRIMONIALE (come ad es,: l’uso della casa coniugale; l’assegno di mantenimento o qualunque altra utilità economica tra i coniugi dichiaranti);
2. prevede il DIRITTO al RIPENSAMENTO. L’Ufficiale dello Stato Civile, dopo aver ricevuto le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sè non prima di 30 giorni, per la conferma dell’accordo. Nel caso in cui i coniugi non adempiano all’obbligo di comparizione nella data fissata per la conferma dell’accordo, la mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo e della stessa viene dato conto nei registri di Stato Civile. Nel periodo intercorrente la data dell’atto e quella fissata per la conferma, l’Ufficiale dello Stato Civile svolgerà idonei controlli, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai coniugi circa l’assenza di figli (anche di una sola parte), ovvero per quanto attiene l’eventuale incapacità giuridica dei figli maggiorenni;
3. è sottoposto al pagamento di un diritto fisso, da esigere all'atto della conclusione dell'accordo, corrispondente ad € 16,00.
L’Ufficiale dello Stato Civile, dopo la conferma dell’atto da parte degli interessati, comunica l’avvenuta iscrizione alla Cancelleria del Tribunale presso il quale sia stata eventualmente iscritta la causa concernente la separazione o il divorzio. L’accordo concluso dai coniugi innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali in materia.
Per ACCEDERE al SERVIZIO E' NECESSARIO: 1. PRENOTARE un APPUNTAMENTO con L'UFFICIO di STATO CIVILE; 2. Presentarsi il giorno dell’appuntamento fissato muniti della seguente documentazione: - MODELLO di ACCORDO (di separazione o di divorzio) interamente compilato e sottoscritto dalle parti; - Copia autentica del provvedimento di omologa di separazione consensuale ovvero della sentenza di separazione giudiziale; - Documento d’identità in corso di validità, per entrambe le parti.
Per informazioni: Comune di Malegno - Servizi Demografici (Viale Donatori di sangue, 1). Orario di apertura al pubblico: lunedì, martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00; sabato dalle ore 09.00 alle ore 11.00. Telefono 0364340500; indirizzo di posta elettronica: info@comune.malegno.bs.it oppure protocollo@pec.comune.malegno.bs.it