celebrazione del matrimonio civile
I matrimoni vengono celebrati dal Sindaco o da un suo delegato.
Gli sposi devono presentarsi con due testimoni maggiorenni, anche parenti degli sposi, muniti di valido documento d'identità.
I riti civili si svolgono ordinariamente presso la sede comunale sita in Viale Donatori di sangue n. 1, nell’Ufficio del Sindaco o nell’aula consiliare. Sono altresì individuati quali locali idonei alla celebrazione dei matrimoni civili il museo civico “Le Fudine” e il museo civico del “Lambich”. Coloro che intendono celebrare matrimonio civile presso i locali dei musei devono presentare domanda scritta al responsabile dell’Ufficio Stato Civile, almeno 30 giorni prima della data di celebrazione del matrimonio. Per la celebrazione nei musei è previsto il versamento, a titolo di rimborso spese, di una somma pari a € 300.00 per i residenti e € 400.00 per i non residenti. (Per maggiori dettagli vedere “Criteri per la celebrazione dei matrimoni civili in immobili di proprietà comunale” allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 19/04/2012)
REQUISITI
Compimento delle pubblicazioni senza opposizione.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Se entrambi gli sposi sono residenti fuori Malegno deve essere presentata la delega rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile che ha effettuato le pubblicazioni.
Per il matrimonio in imminente pericolo di vita, deve essere presentato il certificato medico che attesti l'imminente pericolo di vita dello/a sposo/a e la sua capacità di intendere e di volere. L'Ufficiale di Stato Civile si recherà con il Segretario Comunale nel luogo in cui si trova lo/a sposo/a per celebrare il matrimonio con la presenza di 4 testimoni; in questo caso non sono necessarie le pubblicazioni.
Il matrimonio può essere celebrato non prima di 4 giorni e non dopo 6 mesi (180 giorni) dal compimento delle pubblicazioni di matrimonio (affissione all'albo) le quali hanno una durata di 8 giorni.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
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Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n. 396: Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997 n. 127.
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Codice Civile art. 99 e seguenti ed art. 106 e seguenti.
matrimonio concordatario (celebrato con rito religioso e culti ammessi).
La richiesta di trascrizione è fatta dal Parroco o dal Ministro di Culto ammesso all'Ufficiale di Stato Civile entro 5 giorni dalla celebrazione. Con la registrazione il matrimonio assume rilevanza giuridica anche per lo Stato Italiano.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
La richiesta di iscrizione è presentata dal Parroco o dal Ministro di Culto ammesso.
Per il rilascio della certificazione di matrimonio non occorre nessuna documentazione.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n. 396: Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997 n. 127.