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Richiesta rateizzazione

Nel caso non si riesca a far fronte al pagamento di un provvedimento di accertamento esecutivo ricevuto, in quanto si versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economica, si può richiedere di essere ammesso alla rateizzazione del debito.

Sono rateizzabili solo somme di importo superiore ai € 100,00

Lo schema di rateizzazione è il seguente:
- da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili ;
- da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili ;
- da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici rate mensili;
- da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
- da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
- oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.

Per rateizzazioni di importi superiori ai 20.000,00€ sarà necessario sottoscrivere polizza fidejussoria.

Per accedere alla rateizzazione si deve inoltrare specifica richiesta, con la quale si attesti ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà.

La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi legali dalla scadenza del dovuto alla scadenza della rata.

L’importo della prima rata dovrà essere versato entro l’ultimo giorno del mese dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate entro l’ultimo giorno di ciascun mese.
Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell’acquiescenza, la prima rata dovrà essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso.

La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata.

Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall’invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

Nel caso non si riesca a far fronte al proprio debito a queste condizioni è consigliato contattare l'ufficio tributi per valutare un diverso piano di rientro

Data iniziale di pubblicazione: 23/11/2021

Ultimo aggiornamento: 23/11/2021