Informazioni
Art. 1, comma 48 della legge 30 dicembre 2020, n. 178
Dichiarazione di inizio attività
Istanza di parte
A partire dall'anno 2021
"per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.”
Solo per l’anno 2022 l’imposta è dovuta nella misura del 37,5%
Condizioni per l’applicazione:
- Pensione maturata in regime di totalizzazione internazionale con UE, SEE (Norvegia, Isalnda o Liechtenstein, Svizzera (pensione in regime comunitario) e Regno Unito , consultabili al seguente link: (https://www.inps.it/prestazioni-servizi/paesi-dellunione-europea-e-altri-stati-che
applicano-i-regolamenti-comunitari-di-sicurezza-sociale);
- Pensione maturata in regime di totalizzazione internazionale extraUE (no Messico e Corea d/N) che hanno stipulato con l’Italia convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, consultabili al seguente link: (https://www.inps.it/prestazioni-servizi/paesi-extra-ue-convenzionati);
- Non rientrano i soggetti che hanno pensioni maturate totalmente all’estero
Dell’applicazione dell’agevolazione va data comunicazione al Comune presentando apposita dichiarazione e autocertificazione