Il rimborso delle somme non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza per la quota comunale, mentre per la quota dello Stato viene data comunicazione al Ministero dell'Economia e dell'Interno per la sua regolarizzazione.
Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dal regolamento comunale a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.