Riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis | Elenco procedimenti | Elenco delle tipologie di procedimento | Tipologie di procedimento | Attività e procedimenti | Amm. Trasparente

Riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis

Riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis La cittadinanza italiana si trasmette, in generale, per sangue e cioè genitore italiano genera figli italiani, indipendentemente da dove essi nascano. La richiesta di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana Jure Sanguinis e cioè attraverso la linea di sangue, riguarda i discendenti di cittadini italiani, nati in uno Stato che invece prevede la cittadinanza Jure Soli (cioè chi nasce in quello Stato, ne è cittadino). E’ il caso dei Paesi americani. La competenza ad effettuare il riconoscimento della cittadinanza italiana è del Sindaco del Comune dove l'interessato ha stabilito la residenza. Una volta iscritto all'anagrafe, lo straniero inizierà il procedimento presentando i documenti necessari. Se la persona risiede all'estero è l'Autorità consolare italiana competente per territorio e cioè quella della giurisdizione in cui abita la persona stessa. E' da escludere che la persona si possa servire di un suo legale rappresentante o di qualcuno in sua vece o che non sia presente sul territorio. Documentazione • Passaporto con regolare visto apposto dalla nostra Autorità all'estero, avrà un timbro d'ingresso, che dà la decorrenza dei 3 mesi, apposto dalla nostra Polizia di frontiera nell'aeroporto italiano in cui la persona è atterrata, in caso abbia volato direttamente dal Sud America (o da altro Stato extra Schengen) all'Italia. Dovesse invece aver fatto scalo in un altro Paese Schengen , di cui l'Italia fa parte (ad esempio la Spagna), all'arrivo in Italia dovrà entro 8 giorni recarsi in Questura per effettuare la dichiarazione di presenza. • documenti di stato civile : nascita, matrimonio e morte, in copia integrale, tradotti integralmente e legalizzati*, di tutta "la catena": dall'avo, cioè il parente partito dall'Italia e fino al rivendicante il possesso della cittadinanza per sangue ( "di morte" ovviamente solo per chi è già deceduto) e il certificato di non naturalizzazione straniera (con tutti i possibili cognomi/nomi/alias in cui l'avo è indicato sugli atti di stato civile) o certificato di naturalizzazione con data di acquisto della cittadinanza straniera ben chiara (diversamente è necessario presentare copia della sentenza di naturalizzazione straniera da cui risulta la data del giuramento), che deve essere successiva alla nascita del figlio, nonché ascendente dell’istante. * "tradotti e legalizzati". Tradotti = tradotti integralmente, comprendendo anche la traduzione delle legalizzazioni straniere; Legalizzati significa che il nostro Consolato (o Ambasciata) Italiano competente per territorio deve legalizzare sia le firme sui certificati originali sia le firme dei traduttori giurati sulle traduzioni allegate ai certificati stessi. Se gli atti sono emessi da uno Stato in Convenzione dell’Aja del 1961, che prevede l’Apostille, anche la legalizzazione della traduzione può essere effettuata tramite Apostille, qualora i traduttori giurati abbiano la firma depositata presso gli Organi competenti ad apporla. Inoltre, se il rivendicante fosse a conoscenza di un'eventuale naturalizzazione di un altro membro della "catena" o se uno di questi si fosse trasferito in un altro Stato, anche per lui certificato di non naturalizzazione (sempre con tutti i possibili cognomi/nomi/alias in cui egli è indicato sugli atti di stato civile) o di naturalizzazione con data chiara, a seconda del caso. Il riconoscimento della cittadinanza è un diritto solo se se ne hanno i requisiti (*), pertanto, se in corso d'opera l'Ufficiale dello Stato Civile e/o qualche Consolato Italiano coinvolto nel procedimento di riconoscimento ravvisasse/ro la necessità di effettuare verifiche più approfondite, la persona verrà invitata a produrre ulteriore documentazione. (*) tra i requisiti: il comune in cui l’avo è nato, deve essere stato annesso al Regno d’Italia almeno entro la data della morte dell’avo stesso e la donna trasmette la cittadinanza solo dal 01.01.1948. ________________________________________ Il cittadino extracomunitario che rivendica la cittadinanza jure sanguinis per l'iscrizione anagrafica non necessita immediatamente del permesso di soggiorno, ma se l'iter di riconoscimento si protrae oltre i 3 mesi (cosa molto frequente) dovrà tempestivamente richiederlo per non essere ritenuto clandestino. Tempi Il Comune non garantisce che i tempi per il riconoscimento della cittadinanza italiana siano contenuti in tempi brevi, dato il coinvolgimento di altre Autorità all’estero. I tempi variano in ragione dei Consolati da interpellare e dai tempi di risposta dei medesimi. Modalità di richiesta Il cittadino consegna il modulo e tutta la documentazione necessaria per dimostrare la sua discendenza da avo italiano; l'Ufficio esamina tutti gli atti per valutare se sussistono i requisiti richiesti per il riconoscimento della cittadinanza e verifica la correttezza formale e sostanziale della documentazione posta a corredo. Successivamente l'ufficio predispone una relazione per richiedere ai vari Consolati italiani competenti il rilascio di certificato attestante che né gli ascendenti in linea retta, né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato. A seguito del riscontro da parte dei Consolati interpellati, viene emessa una dichiarazione sindacale di riconoscimento della cittadinanza italiana, il richiedente viene informato dell'esito del procedimento. Successivamente, previo appuntamento, vengono trascritti gli atti di stato civile (nascita, matrimonio) relativi all'interessato e ad eventuali figli minorenni. Vengono eseguite le annotazioni sull'atto di nascita e fatte tutte le comunicazioni ai vari uffici coinvolti e ai vari Consolati. Normativa: Art.1 della legge 5.2.1992 n.91 DPR N.572 del 12.10.1993 Circolare del Ministero dell'Interno n.K28.1 dell'8.4.1991 Circolare del Ministero dell'Interno n.28/2002 Circolare del Ministero dell'Interno n.32 del 13.06.2007 Circolare del Ministro dell'Interno n.26 del 01.06.2007

Informazioni

Normativa di riferimento:

Normativa: Art.1 della legge 5.2.1992 n.91 DPR N.572 del 12.10.1993 Circolare del Ministero dell'Interno n.K28.1 dell'8.4.1991 Circolare del Ministero dell'Interno n.28/2002 Circolare del Ministero dell'Interno n.32 del 13.06.2007 Circolare del Ministro dell'Interno n.26 del 01.06.200

Modalità di avvio:

Istanza di parte