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DENUNCIA DI NASCITA

La dichiarazione di nascita può essere resa da uno dei due genitori, da un medico/ostetrica che ha assistito al parto o da un'altra persona che ha assistito al parto o da un procuratore speciale.

La nascita deve essere denunciata:

  • entro 3 giorni dalla nascita se viene resa presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura in cui è avvenuta la nascita;
  • entro 10 giorni dalla nascita se viene resa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita o di residenza.

Qualora la dichiarazione di nascita venga fatta dopo 10 giorni dalla nascita, l'Ufficiale dello Stato civile può accoglierla se vengono indicate le ragioni del ritardo.

Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere costituito da uno o più nomi, anche separati, non superiori a tre.

La dichiarazione di nascita può essere resa presso:

  • Direzione Sanitaria dell'Ospedale e della Casa di Cura Privata in cui è avvenuta la nascita
  • Comune in cui è avvenuto il parto
  • Comune di residenza dei genitori
  • Comune di residenza della madre se il padre risiede in altro Comune
  • Comune di residenza del padre, previo accordo con la madre, residente in altro Comune (in questo caso l'iscrizione anagrafica - residenza - del bambino sarà effettuata nel Comune ove risiede la madre)

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

  • Attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico cha ha assistito al parto ovvero constatazione di avvenuto parto.
  • Documento valido di identità personale del dichiarante.  

Informazioni

Normativa di riferimento:

Codice Civile art. 231 e seguenti Legge n. 218 del 31.05.1995: Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 03/11/2000: Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile a norma dell'art. 2 comma 12 della legge n. 127/1997 Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - art.16.

Modalità di avvio:

Istanza di parte